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Alloggi universitari Pnrr: tutte le semplificazioni per facilitare i cambi d’uso

Il DL 160/2024 ha ampliato di recente le misure per agevolare la trasformazione di immobili in nuove residenze universitarie specificando il superamento anche delle prescrizioni e limitazioni previste da specifiche normative regionali e statali

Il governo accelera sulla realizzazione degli alloggi per gli studenti universitari previsti nel Pnrr (Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1). Il Decreto-legge 19/2024(introdotto nella Legge 338/2000 l’art. 1-quater) contiene una serie di misure per agevolare la trasformazione di immobili in nuove residenze universitarie, fra cui la possibilità di cambiarne l’uso in deroga alle prescrizioni e limitazioni eventualmente previste dagli strumenti urbanistici comunali. Deroga ampliata di recente con il Decreto-legge 160/2024 (come convertito dalla Legge 199/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2024) specificando il superamento anche delle prescrizioni e limitazioni previste da specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari.
Il Decreto-legge 160/2024 ha esteso inoltre alcune delle semplificazioni dell’art. 1-quater agli immobili dello Stato e a quelli confiscati alla criminalità organizzata destati ad essere trasformati in residenze universitarie ai sensi dell’art. 15 del DL 13/2023.
Le misure contenute nell’art. 1-quater della Legge 338/2000 possono essere così riassunte:
– è sempre ammesso il mutamento di destinazione d’uso funzionale all’impiego di immobili quali residenze universitarie anche in deroga a eventuali prescrizioni e limitazioni dello strumento urbanistico e ora anche di specifiche normative statali e regionali (comma 1);
– gli interventi edilizi connessi al mutamento della destinazione d’uso (ossia manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) sono realizzabili mediante SCIA. Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, se implicano modifiche dell’edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo le previsioni del Dpr 380/2001 (comma 2);
– gli interventi di ristrutturazione edilizia possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35% della volumetria originaria, legittima o legittimata (comma 7);
– gli alloggi e le residenze per studenti finanziati dal PNRR non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree a standard ai sensi del DM 1444/1968 e delle disposizioni regionali, né all’obbligo della dotazione minima dei parcheggi ai sensi della Legge 1150/1942 (comma 4);
– sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell’ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso (comma 5);
La semplificazione dei cambi d’uso riguarda anche aree in precedenza impermeabilizzate (es. aree destinate a parcheggi, depositi, ecc..) ai fini della loro trasformazione a residenze universitarie. In questi casi, il comma 2-bis riconosce l’interesse pubblico degli interventi finalizzati alla riconversione di queste aree e per essi consente il rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi dell’articolo 14 del Dpr 380/2001.
Per l’analisi e l’approfondimento dei contenuti si rinvia alla nota tecnica predisposta dall’Ance come aggiornata alla luce della nuova norma.

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