Legge di bilancio 2026 – novità in materia di appalti pubblici

Si riepilogano le (poche) novità inerenti agli appalti pubblici di lavori contenute nella legge di bilancio 2026

Per quanto marginali, se non deludenti, si riepilogano, ordinate per argomento, le disposizioni inerenti agli appalti pubblici di lavori recate dalla legge 30 dicembre 2025, n.199 (c.d. Legge di bilancio 2026).

Contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023

Per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché per gli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, la legge in argomento (art.1 comma 490) stabilisce che:

a) lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, è adottato applicando, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezzari aggiornati;

b) i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante:

nella misura del 90% per i contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021;

nella misura dell’80% per i contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023;

c) per far fronte ai maggiori oneri derivanti da quanto sopra le stazioni appaltanti utilizzano:

– le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70%, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

– le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.

d) ove le sopra elencate risorse risultino utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all’80%, la stazione appaltante deve attivare in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell’elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.

Tanto le indicazioni di cui alle lettere c) e d) quanto la disposizione di cui all’art.1, comma 493 (secondo cui «Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione dei commi 487, 490, 491, 492 e 493 nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica») inducono a ritenere che, ai fini de quibus, le stazioni appaltanti non potranno più nemmeno beneficiare del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A in essere al 18 maggio 2022

Per i contratti in oggetto, l’incremento del 20% di cui all’art.26, comma 12, del DL 50/2022 troverà applicazione anche agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell’anno 2026.

Contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in essere al 1° giugno 2021

Per i contratti in oggetto (quelli di cui all’art.18, comma 2, del DL 104/2023), fermo restando l’adeguamento monetario eventualmente stabilito dalle clausole contrattuali, è stata disposta l’applicazione, agli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, di un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35%, calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzari vigenti alla data di stipula del contratto e quelli alla data di contabilizzazione delle lavorazioni e la percentuale corrispondente all’importo eventualmente riconosciuto a titolo di adeguamento monetario.

Premio di accelerazione art.126, comma 2, del Codice appalti

Per (tentare di) assicurare l’effettiva corresponsione del premio di accelerazione, l’art.1, comma 624, della legge in argomento modifica l’art.126, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, stabilendo che le stazioni appaltanti possano, a tal fine, utilizzare non solo le somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti ma anche il 50% delle economie derivanti dai ribassi d’asta.

Prezzario nazionale

L’art.1, comma 487, della legge in argomento prevede:

– l’adozione, entro il 30 giugno 2026, di un «prezzario nazionale» recante sia il costo dei prodotti, delle attrezza ture e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori sia le possibili soglie di variazione (di tali costi) applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell’oggetto dell’appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo.

– che gli enti autorizzati all’adozione di propri prezzari (ivi comprese le regioni e le province autonome) dovranno, in tale sede, motivare eventuali scostamenti dalle stime di prezzo (costi) e dalle soglie di variazione definite nel prezzario nazionale.

Il comma 488, invece, prevede l’istituzione dell’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche che, al duplice fine di predisporre il «prezzario nazionale» e di monitorare l’aggiornamento dei prezzari regionali e dei prezzari speciali, dovrà svolgere «…attività di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonché delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali», operando in raccordo con il tavolo di coordinamento, di cui all’articolo 6 dell’Allegato I.14, istituito con decreto direttoriale del 10 novembre 2023, n.248.

Il comma 489, infine, stabilisce che con un decreto interministeriale (MIT e MEF), da adottarsi entro fine febbraio 2026, saranno definite:

– la composizione del predetto Osservatorio nonché le modalità di funzionamento e di svolgimento delle attività di monitoraggio, di verifica e di raccolta dati, nonché i criteri per la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio e delle risultanze delle verifiche di coerenza e di congruità;

– le modalità di sottoposizione all’Osservatorio, su proposta della stazione appaltante, di progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di opere pubbliche, non ricomprese in contratti di programma, da finanziare in tutto o in parte con contributi dello Stato o dell’Unione europea, con l’intento di acquisire un parere di congruità dei costi del progetto, di natura non vincolante, che può essere considerato anche ai fini della definizione delle priorità nell’accesso ai contributi.