La Regione Piemonte ha approvato la Legge regionale 28 luglio 2026, n. 15 “Disciplina per l’individuazione di ulteriori aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili” (BU29S8 28/07/2026) con cui sono state individuate ulteriori aree rispetto a quelle già individuate dal Decreto 190/2024.
Il 28 luglio c.a. è entrata in vigore la legge regionale recante le ulteriori aree idonee per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili in Piemonte.
Con tale provvedimento la Regione attua quanto disposto dal Decreto Legislativo 190/2024 Testo Unico Rinnovabili, relativamente all’individuazione di aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle già individuate dal Decreto medesimo all’articolo 11 bis, e già in vigore dal 21 gennaio 2026. La legge piemontese si compone di 14 articoli recanti le disposizioni relative, in sintesi:
• alle finalità e agli obiettivi (artt. 1 e 2), tra cui il raggiungimento dell’obiettivo minimo da fonti rinnovabili pari a 4.991 MW per il 2030, assegnato al Piemonte dall’Allegato A del D. Lgs. 190/2024;
•ai principi e criteri per l’individuazione di ulteriori aree idonee (art. 4), tra cui la disposizione che definisce che le aree agricole qualificabili come idonee, non possono superare lo 0,8 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) a livello regionale, comprensiva della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici in esercizio o autorizzati. Il limite massimo di SAU qualificabile come area idonea per ciascun comune è pari al 2 per cento. Tali criteri sono difformi rispetto all’indicazione della norma nazionale che dispone che le regioni debbano tenere conto di specifici principi e criteri tra cui quello di cui alla lettera g) del comma 4, dell’articolo 11 bis, del D. Lgs 190/2024, che dispone che “al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime (…)”
•alle ulteriori aree idonee individuate (art. 4) di cui vedasi successiva tabella;
•ai criteri per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile e le modalità di monitoraggio degli impianti agrivoltaici (art. 5), che in sintesi sono:
– l’installazione di impianti fotovoltaici su aree agricole produttive deve evitare la compromissione irreversibile dell’utilizzo agricolo
– gli impianti eolici di potenza superiore a 20 kilowatt devono garantire una producibilità annua pari a 2.500 ore equivalenti;
– l’installazione di impianti fotovoltaici flottanti negli invasi idrici e nei laghi di cava è consentita fino a un massimo del 60 per cento della superficie libera dello specchio d’acqua, garantendo una fascia libera di almeno 20 metri dalla sponda .
– viene disposto che entro 180 giorni dal 28 luglio 2026 la Giunta regionale delibera ulteriori criteri per l’installazione, e le modalità di monitoraggio, degli impianti agrivoltaici.
•all’installazione di impianti fotovoltaici nelle strutture commerciali, centri di elaborazione dati e poli logistici (art. 6): le eventuali coperture dei parcheggi all’aperto sono consentite anche in deroga ai rapporti di copertura previsti per le aree commerciali all’interno delle quali sono realizzate;
•alle disposizioni specifiche per il biometano (art. 7);
•all’adeguamento del Piano Energetico Ambientale Regionale – PEAR, alla legge approvata (art. 8);
•alla disciplina del cumulo di impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici (art. 9): nel caso di due o più progetti presentati da un medesimo soggetto e ubicati in aree contermini o tra loro distanti meno di 1 km, anche in comuni confinanti, le istanze sono cumulate, dovendosi considerare come unica istanza e applicando il regime amministrativo previsto per il valore accumulato;
•alle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale (art. 10): l’amministrazione procedente, sentito il comune sede dell’impianto, definisce u programma di misure di compensazione che, per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, prevedono la realizzazione di interventi di efficienza energetica, compresa la rete di illuminazione pubblica. Entro 180 giorni dal 28 luglio, la Ginta regionale delibera le linee guida per la progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici e per le misure di compensazione;
•alle integrazioni all’articolo 30 “Recupero ambientale” della LR 23/2016 recante disposizioni in materia di cave, relative alle specifiche per la realizzazione di impianti fotovoltaici nei casi di recupero finale ambientale, anche per le attività estrattive già autorizzate (art. 11);
•alle disposizioni transitorie (art. 12) che specificano che le procedure in corso in data antecedente all’entrata in vigore della legge (28 luglio 2026) sono concluse sulla base della disciplina statale e regionale previgente;
•alla clausola di invarianza idraulica (art. 13);
•alla dichiarazione d’urgenza (art. 14) con la quale la legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale, pubblicazione avvenuta il giorno 28 luglio c.a., sul Supplemento ordinario n. 8, giorno di entrata in vigore della legge.

