Nota di approfondimento ANCE – Proroga dei termini per la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio
Come anticipato nella Circolare n. 343/2022, si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre u.s., il Decreto 15 settembre 2022 “Modifiche al Decreto 1° settembre 2021, recante Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del D.Lgs 81/2008″, che proroga i termini per la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio al 25 settembre 2023.
Il Decreto di proroga nasce a seguito delle difficoltà segnalate ai VVF connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo definito dal Decreto 10 marzo 1998, anche alla luce delle possibili criticità nella fase transitoria e delle particolari limitazioni conseguenti allo stato di emergenza da COVID-19. A fronte di tali difficoltà il Decreto 15/9/22 ha disposto che le disposizioni relative all’articolo 4 sulla qualificazione dei tecnici manutentori entreranno in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023 invece che dalla data del 25 settembre 2022.
Altresì l’articolo 2 del Decreto 15/9/2022 apporta alcune modifiche relative all’allegato II del DM 1/9/2021.
Si segnalano di seguito le più rilevanti.
Il Prospetto 3.8 è sostituito dai seguenti prospetti (cfr. Allegato A):
- Prospetto 3.8.1 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.
Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC) - Prospetto 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.
Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF).
È stato aggiunto poi il Prospetto 3.14 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», contenuto nell’allegato B del Decreto in oggetto.
Al paragrafo 1, comma 5, dell’allegato II del Decreto 1/9/2021, in cui sono ricompresi i soggetti che svolgono le attività di manutenzione da almeno 3 anni, dopo la parola: «manutenzione» sono aggiunte le parole: «o controllo periodico».
Al paragrafo 3, comma 1, dell’allegato II del Decreto 1/9/2021, è stato aggiunto un nuovo periodo.
«I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilità definiti nelle norme tecniche applicabili.».
Al paragrafo 3 del medesimo allegato II, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità e competenze generali che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1. Per il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili.».
Al riguardo, allo scopo di riassumere i contenuti dei Decreti “Antincendio” di prossima entrata in vigore (compreso il DM 1/9/2021) l’ANCE ha elaborato una nota di approfondimento, allegata alla presente circolare.