In vigore dal 28 dicembre 2022 le modifiche al DM 37/2008 relative all’installazione di impianti elettronici negli edifici
Informiamo le imprese interessate che il 28 dicembre u.s. è entrato in vigore il Decreto 29 settembre 2022, n. 192, “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.
Il provvedimento in oggetto modifica il DM 37/2008 ridefinendo la declaratoria degli impianti elettronici (articolo 1, comma 2 lettera b), stabilisce l’obbligo di progetto per le infrastrutture digitali degli edifici e regolamenta le modalità di rilascio della relativa dichiarazione di conformità (in osservanza delle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3).
In particolare si segnala l’inserimento del nuovo articolo 5-bis del DM 37/2008 relativo agli adempimenti del responsabile tecnico dell’impresa abilitata, di seguito riportato:
«Art. 5-bis (Adempimenti del tecnico abilitato)
1. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del DPR 380/2001.
2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del DPR 380/2001».
Al riguardo si rammenta che l’articolo 135-bis del DPR 380/2001 – Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici – prevede, tra l’altro, che «per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire […], per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l’adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall’etichetta necessaria di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del DM 37/2008 e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato».