Il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 21 del 16 febbraio u.s, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
Il testo si compone di tre parti:
revisione del sistema della governance del PNRR;
rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal PNRR e dal PNC, accelerazione e semplificazione delle procedure PNRR in vari settori;
attuazione delle politiche di coesione, di politica agricola comune e di politica giovanile.
– Governance
Si istituisce una nuova struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, sotto l’indirizzo del Ministro delegato, che assorbe le funzioni già esercitate dalla segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e quelle del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale.
La nuova Struttura eserciterà anche le funzioni di punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR, già esercitate dal servizio centrale per il PNRR presso la Ragioneria generale dello Stato.
Inoltre, si riorganizzano le unità di missione PNRR presso le amministrazioni centrali, che potranno anche essere internalizzate e poste all’interno di Direzione Generali già esistenti.
Si rafforzano i poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni degli impegni finalizzati all’attuazione del PNRR: si dimezzano i termini per provvedere in caso di inerzia da parte del soggetto attuatore; si prevede la possibilità che il commissario possa svolgere una pluralità di atti e/o interventi (e non solo un singolo atto) e provvedere all’esecuzione dei progetti PNRR o PNC, assicurando il coordinamento operativo delle varie amministrazioni e soggetti coinvolti.
In caso di progetti infrastrutturali, si estendono al commissario i poteri propri del commissario straordinario delle grandi opere.
In caso di dissenso, diniego, opposizione proveniente da un organo idoneo a precludere la realizzazione di un intervento PNRR, si attribuisce il potere di impulso per rimettere la decisione al Consiglio dei Ministri anche al Ministro competente, oltre che alla Struttura di missione PNRR.
Si introducono disposizioni volte a favorire il controllo e il monitoraggio della spesa degli interventi PNRR e PNC da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.
– Rafforzamento capacità amministrativa
Si introducono misure per il rafforzamento della capacità amministrativa dei Ministeri e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l’attuazione di progetti PNRR o PNC.
– Semplificazione
Si prevedono disposizioni per l’accelerazione e lo snellimento di procedure in materia di appalti pubblici e grandi opere: estensione a tutti gli appalti PNRR e PNC, comprese le infrastrutture connesse, delle procedure “supersemplificate” già previste per l’edilizia penitenziaria, ferroviaria e giudiziaria, in materia di conferenza dei servizi, VIA e acquisizione degli assensi dei Beni Culturali; inoltre si dimezzano i termini per l’esproprio e quelli per l’espressione del parere da parte della Conferenza unificata per le opere PNRR e si ampliano le funzioni del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Si consente all’Agenzia del demanio e al Ministero della difesa di contribuire a progetti PNRR anche attraverso la messa a disposizione di immobili per alloggi universitari, infrastrutture sportive ed energetiche da fonti rinnovabili.
Si introducono disposizioni volte a semplificare gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici e si facilita la realizzazione della piattaforma digitale nazionale dati (PDND). Si semplificano inoltre le procedure di posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga.
Si rafforzano le competenze della Soprintendenza speciale per il PNRR, che assorbe le funzioni delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio in relazione ai beni coinvolti nelle progettualità PNRR.
Per la scuola s’interviene sull’edilizia scolastica prevedendo che gli enti locali interessati agli interventi previsti dal PNRR possano utilizzare le economie di gara derivanti dai ribassi d’asta e che i soggetti attuatori possano procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture (anche di ingegneria e architettura) entro un determinato importo (inferiore a euro 215.000,00); si accelerano le procedure per le scuole “innovative” (previste da progettualità PNRR) affidando ai vincitori del concorso di progettazione la direzione dei lavori con procedura negoziata.
Per favorire il rientro dei “cervelli” in Italia, e quindi per l’università, si introduce un esonero contributivo a favore delle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo e che assumono personale in possesso del titolo di dottore di ricerca; si prevede che almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia sia destinato alla chiamata di giovani ricercatori presso le università italiane.
Si prevedono disposizioni per semplificare le procedure di realizzazione delle opere del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025.
Si introducono disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali, per soddisfare esigenze logistiche delle pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR.
Si prevedono una serie di disposizioni in materia di giustizia: digitalizzazione degli atti giudiziari e graduale abbandono degli archivi analogici; obbligatorietà del deposito telematico dei provvedimenti del giudice; deposito telematico degli atti relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione; misure in favore delle imprese in difficoltà attraverso l’implementazione dei piani di rateizzazione del debito fiscale e di accordi transattivi con il Fisco, l’Inail e l’Inps, nonché attraverso misure di semplificazioni per l’accesso alle procedure negoziate. Per la giustizia tributaria, si prevedono misure volte ad accelerare l’estinzione delle controversie oggetto di condono fiscale.
Si introducono misure in materia di ambiente e sicurezza energetica: procedura semplificata per promuovere gli impianti chimici “integrati”, su scala industriale, volti alla produzione di idrogeno verde e rinnovabile, attraverso la assegnazione dell’istruttoria alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC; rinaturazione dell’area del Po; aumento delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR; utilizzo dei proventi delle aste CO2; disciplina della posa in opera di pannelli solari e installazione di infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili.
Si potenziano le politiche di coesione e la politica agricola comune, con l’internalizzazione presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’Agenzia per la coesione territoriale.
Si costituisce presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027, con conseguenti disposizioni organizzative anche relative all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Si istituisce, infine, l’Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica, la quale subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall’Agenzia nazionale per i giovani.
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CESSIONE DI CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI A INCENTIVI FISCALI
Inoltre ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali.
Il testo interviene, in particolare, per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.
L’oggetto dell’intervento non è il bonus, bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico.
Dall’entrata in vigore del decreto, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.
Si abrogano le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:
spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.
Si introduce anche il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento.
Infine, il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali. Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate. L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione.
Resta, peraltro, fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
Il Consiglio ha concordato che le associazioni di rappresentanza delle categorie maggiormente interessate dalle disposizioni del decreto-legge saranno sentite dal Governo il prossimo 20 febbraio.
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Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto ha illustrato la relazione sull’attuazione della politica di coesione europea e nazionale in Italia – Programmazione 2014-2020, che viene immediatamente trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
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ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE
Ha inoltre approvato in esame preliminare, un decreto legislativo di recepimento di norme europee concernenti l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
L’obiettivo della direttiva è quello di garantire la parità di tutela minima delle persone lese a seguito di incidenti derivanti dalla circolazione stradale in tutto il territorio dell’Unione europea, assicurare la loro protezione in caso di insolvenza delle imprese di assicurazione e garantire parità di trattamento da parte degli assicuratori delle attestazioni di sinistralità pregressa dei potenziali assicurati che attraversano le frontiere interne dell’Unione. Tra l’altro, le nuove norme rendono obbligatorio e omogeneo, in tutti i Paesi europei, l’intervento risarcitorio del Fondo di garanzia in caso d’insolvenza di un assicuratore RCA e a garantire, in caso di fallimento d’imprese estere operanti in regime di libera prestazione di servizi (LPS) o di stabilimento, il diritto di rivalsa del Fondo che ha risarcito il danneggiato nei confronti del Fondo del Paese di origine dell’impresa insolvente.
* Ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi di attuazione di norme europee. I testi, di seguito indicati, tengono conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle competenti Commissioni parlamentari.
Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministro del lavoro e delle politiche sociali – Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)
Attuazione della direttiva 2020/21 84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministro della salute)
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AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
In aggiunta ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che reca l’approvazione delle modifiche allo Statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
Il regolamento adegua lo statuto alle modifiche normative introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che ha soppresso la figura del Presidente ANPAL e ne ha attribuito le funzioni al Direttore.
Il nuovo statuto prevede quindi che l’incarico di Direttore sia incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell’ANPAL.
Prevede, inoltre, che il consiglio di amministrazione sia nominato per tre anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sia composto da tre dirigenti in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell’ANPAL. Precisa che i membri del Cda non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.
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NOMINE
Il Consiglio dei Ministri, vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, ha deliberato la nomina a Presidente aggiunto del Consiglio di Stato del Presidente di Sezione avv. Carmine Volpe.
Inoltre, ha preso atto della comunicazione di rinuncia dell’ing. Roberto Carpaneto al conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).
Per informazioni rivolgersi a:
Tel. 06 84567 417 / 464
E-Mail: relazioniistituzionali@ance.it