Con una nota ufficiale il MEF conferma la proroga del 110% dal 31 marzo al 30 settembre per gli interventi effettuati sulle villette e la possibilità di inviare le comunicazioni di cessione del credito anche dopo il 31 marzo, per gli accordi ancora non conclusi a quella data, avvalendosi della cd. remissione in bonis.
Sono due delle modifiche apportate al decreto-legge 11/2023, tutt’ora in fase di conversione. Con la nota n. 51 del 30/03/2023 il Ministero dell’Economia e delle Finanza ha inteso, quindi, confermare l’operatività delle novità normative derivanti da due emendamenti al DL 11/2023 approvati in prima lettura, in attesa della conversione definitiva presso il Senato.
Le due modifiche, infatti, sono intervenute entrambe sul termine, in scadenza oggi, del 31 marzo e prevedono:
- la proroga, dal 31 marzo al 30 settembre 2023, della possibilità di fruire del Superbonus al 110% per interventi agevolati su unifamiliari e unità indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari, sempre a condizione che, al 30 settembre 2022, sia stato realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo;
- la possibilità di avvalersi della remissione in bonis per la trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per la cessione del credito relativo a spese sostenute nel 2022 e a rate residue non fruite di detrazioni relative a spese 2020 e 2021, anche se l’accordo di cessione non è ancora concluso al 31 marzo 2023 (termine ordinario fissato per l’invio della comunicazione pe cessione dei crediti derivanti da spese 2022). A tal fine è necessario che: la cessione avvenga a favore di banche, intermediari finanziari ed assicurazioni; sia effettuato il pagamento di una sanzione pari a 250 euro; la comunicazione di cessione sia inviata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 novembre 2023).