Fornite da CNCE, con la comunicazione n. 842 dello scorso 13 aprile, nuove indicazioni relative alla verifica di congruità della manodopera.
Con Comunicazione n. 842 del 13/4/2023, CNCE ha fornito i seguenti nuovi chiarimenti in materia di verifica della congruità della manodopera:
- L’attività di montaggio di elementi prefabbricati all’interno dei cantieri edili, indipendentemente dal materiale utilizzato, rientra nella categoria OS13, con percentuali di manodopera pari al 6%;
- L’attività di montaggio linee vita e quella di moviere sono considerate attività edili e quindi rientrano nell’ambito di applicazione della congruità di cui al DM n. 143/2021;
- Le attività di indagini geognostiche non sono soggette alla verifica di congruità, in quanto non rientrano nelle lavorazioni edili. Laddove, però, ai fini della realizzazione delle medesime indagini fossero necessari interventi di movimento terra, scavo e similari, queste ultime attività sono soggette alla verifica di congruità in quanto lavorazioni edili;
- Come già chiarito nella FAQ n. 3 della Comunicazione CNCE n. 798 (Faq n. 57 del documento unitario), in caso di ATI, qualora lo svolgimento dei lavori sia affidato pro quota alle varie imprese componenti l’ATI, sarà la mandataria a inserire il cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect (indicando le ulteriori imprese affidatarie con le rispettive quote dei lavori), senza essere individuata quale unica “impresa affidataria” ai fini dei restanti adempimenti. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della congruità, la Cassa Edile dovrà verificare che ciascuna impresa affidataria componente l’ATI, singolarmente considerata, risulti congrua rispetto alla quota di lavoro alla stessa affidati. Operativamente, per consentire alla Cassa Edile la verifica che ciascuna impresa affidataria componente l’ATI, singolarmente considerata, risulti congrua rispetto alla quota di lavori alla stessa affidati, ciascuna impresa mandante, costituente l’ATI, inserirà a sua volta un cantiere in CNCE_Edilconnect, indicando la tipologia di lavori “C – LAVORI IN AFFIDAMENTO” e l’importo della sola propria quota di lavori. Ogni impresa richiederà, quindi, al termine dei lavori della medesima svolti, una distinta attestazione di congruità. Laddove l’ATI decida, invece, di avvalersi per l’esecuzione dell’opera di una società consortile, indicata nella denuncia nel sistema CNCE_Edilconncet, nel caso di mancato raggiungimento della congruità ne risponderà la società consortile. Nel caso in cui il titolare del contratto di appalto con il committente sia un consorzio stabile sarà quest’ultimo il soggetto affidatario del contratto;
- Nelle opere marittime, fluviali, lacunari o lagunari, il costo dei lavoratori marittimi, assunti per il tramite della Capitaneria di Porto che concorrono allo specifico lavoro edile, può valere ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità, mediante l’esibizione di idonea documentazione (che attesti i costi non registrati presso la Cassa Edile – cfr art. 5 del DM n. 143/2021). In tutti gli altri casi al personale impiegato in attività edili (siano esse opere marittime, fluviali, lacunari o lagunari), dovrà essere applicato il CCNL dell’edilizia con relativa iscrizione in Cassa Edile.
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