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Coronavirus – Aggiornamento delle indicazioni regionali in materia di isolamenti e quarantene

La Regione Piemonte ha aggiornato le proprie indicazioni operative in materia di isolamenti e quarantene, alla luce della più recente evoluzione normativa – Semplificate le modalità di adozione e revoca dei provvedimenti contumaciali

Informiamo le imprese interessate che la Regione Piemonte ha aggiornato le modalità operative in merito ai regimi dell’isolamento per le persone risultate positive al SARS-CoV-2 e della quarantena per i relativi “contatto stretti”, alla luce delle novità introdotte dal DL 30 dicembre 2021, n. 229 e dalla circolare del Ministero della Salute n. 60136 di pari data.

Sul proprio sito web, la Regione Piemonte ha dato inoltre notizia della recente attivazione di una procedura semplificata di gestione dei provvedimenti contumaciali, finalizzata a snellire la parte burocratica e ad ottimizzare le tempistiche e le modalità di rilascio/revoca degli stessi.

Di seguito un quadro di sintesi di quanto precisato.

ISOLAMENTO (soggetti positivi)

Durata del periodo di isolamento – In linea con quanto disposto dal Ministero della Salute con la citata circolare del 30 dicembre 2021, la nota regionale allegata evidenzia che la durata del periodo di isolamento a cui devono sottostare i soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2, in esito ad un test molecolare o antigenico, può essere di 7 o 10 giorni a seconda dello status vaccinale o delle tempistiche di eventuale, pregressa guarigione dal COVID-19. In particolare, la durata dell’isolamento, che decorre sempre dall’insorgenza dei sintomi o, in assenza di sintomi, dal prelievo del tampone:

  1. è di 10 giorni per le persone che non si siano ancora vaccinate, o non abbiano ancora ricevuto la seconda dose, o abbiano concluso da più di 120 giorni il ciclo vaccinale primario (con monodose/doppia dose), o siano guarite dal COVID-19 da più di 120 giorni;
  2. è di 7 giorni, invece, per le persone che abbiano già ricevuto la terza dose di vaccino, o abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, o siano guarite dal COVID-19 da meno di 120 giorni.

Per quanto concerne gli aspetti gestionali, la nuova procedura messa a punto dalla Regione Piemonte prevede che le persone risultate positive al test siano avvisate dell’inizio del periodo contumaciale con un SMS che farà fede a tutti gli effetti sul piano amministrativo. La nota regionale precisa che l’SMS deve indicare il codice fiscale della persona interessata e riportare il seguente testo base: “Consulta provvedimento Regione Piemonte n. __ valido dal gg/mm. Clicca qui: www.salutepiemonte.it/t”. Il provvedimento contumaciale vero e proprio può essere scaricato dal sito www.salutepiemonte.it tramite codice fiscale e numero della tessera sanitaria, oppure tramite SPID. Nel caso in cui non sia possibile disporre di un numero di cellulare, o la procedura informatica segnali il mancato recapito dell’SMS, è previsto l’utilizzo di altri canali di comunicazione, come ad esempio la posta elettronica.

Come evidenziato dalla Nota regionale, la misura contumaciale dell’isolamento (come pure quella della quarantena) – punita con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro per i casi di inosservanza – costituisce un obbligo di legge gravante su ciascun soggetto che vi è tenuto, indipendentemente dalla formale adozione di un provvedimento impositivo da parte dell’Autorità sanitaria.

Cessazione/prosecuzione del periodo di isolamento – Alla scadenza del termine di 7 o 10 giorni, il periodo di isolamento può essere interrotto previo esito negativo di un test molecolare o antigenico, ferma restando la necessità, per quanto concerne i positivi sintomatici, che i sintomi siano cessati da almeno 3 giorni (ma senza considerare a tal fine l’anosmia e l’ageusia/disgeusia, che possono avere prolungata persistenza nel tempo).

Fino al 28 febbario 2022, la Regione Piemonte garantisce ai soggetti in isolamento l’esecuzione gratuita di test antigenici per uscita contumaciale, effettuabili anche presso le strutture sanitarie private autorizzate e le farmacie convenzionate, presentando l’SMS ricevuto in fase iniziale ed il modulo di autocertificazione appositamente predisposto.

Una volta effettuato il test:

  1. l’eventuale esito negativo viene notificato in automatico al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente ed al medico di medicina generale della persona interessata, che entro le successive 24 ore deve attestare l’avvenuta guarigione, onde consentire il contestuale invio di un SMS di fine isolamento (avente anche in questo caso valore di provvedimento amministrativo) e la notifica al Ministero della Salute ai fini dell’emissione di un Green Pass per avvenuta guarigione;
  2. in caso di persistenza della positività al SARS-CoV-2, invece, è prevista la possibilità per il soggetto in isolamento di sottoporsi ad un nuovo tampone, anch’esso gratuito, a distanza di 7 giorni;
  3. nel caso in cui anche questo secondo test dia esito positivo, il periodo di isolamento decade in automatico il 21° giorno, a condizione che gli eventuali sintomi siano cessati da almeno 7 giorni (sempre al netto dell’anosmia e dell’ageusia/disgeusia).

Resta fermo, in proposito, che pur a fronte della cessazione di fatto dell’isolamento, la riammissione al lavoro dopo il 21° giorno è sempre subordinata, per espressa previsione del Ministero della Salute (Circolare n. 36254 dell’11 agosto 2021), all’esito negativo di un test molecolare o antigenico.

Sempre per espressa previsione ministeriale, chi abbia terminato il periodo di isolamento ma presenti, nel proprio nucleo abitativo, una o più persone ancora positive, può essere riammesso in comunità a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi; in proposito, si fa rinvio alle raccomandazioni igienico-sanitarie riportate nell’ultimo paragrafo delle allegate indicazioni operative della Regione Piemonte.

In caso contrario, l’interessato è tenuto ad osservare un periodo di quarantena fino al termine dell’isolamento di tutti i conviventi.

Quarantena (contatti stretti)

Definizione di “contatto stretto” – Alla luce di quanto precisato dal Ministero della Salute con la richiamata Circolare del 30 dicembre 2021, la nota regionale in commento aggiorna le indicazioni operative concernenti il regime di quarantena previsto per i “contatti stretti” di persone risultate positive al SARS-CoV-2.

Si ricorda che rientrano nella definizione di “contatto stretto” (o ad “alto rischio”):

  1. in prima battuta, i conviventi dei soggetti positivi;
  2. oltre ai conviventi, le persone che, in un arco temporale compreso tra le 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi (o il prelievo del tampone, in caso di positività asintomatica) e l’inizio del periodo di isolamento, siano entrate in contatto con un soggetto positivo con una delle modalità espressamente indicate dallo stesso Ministero della Salute ed in particolare tramite:
    • contatto fisico diretto (per esempio, stretta di mano);
    • contatto faccia a faccia a distanza minore di 2 metri e per almeno 15 minuti;
    • condivisione di uno stesso ambiente chiuso (aula, sala riunioni, ecc.) in assenza di DPI idonei (ad esempio, mascherine chirurgiche o FFP2, laddove prescritte);
    • condivisione di un viaggio (in treno, aereo o su qualsiasi altro mezzo di trasporto) entro due posti in qualsiasi direzione.

Casi in cui trova applicazione la misura della quarantena – La misura precauzionale della quarantena è adottata, previa attività di tracciamento e conseguente valutazione da parte dell’ASL o del medico di medicina generale, nei confronti dei “contatti stretti” rientranti in una delle seguenti due situazioni:

  1. soggetti non vaccinati, o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, o che lo abbiano completato ma da meno di 14 giorni;
  2. soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e siano in possesso di un Green Pass per avvenuta vaccinazione ancora in corso di validità.

Nel primo caso la durata della quarantena è di 10 giorni dall’ultimo contatto, nel secondo di 5 giorni, con effettuazione al termine del periodo, in entrambi i casi, di un test molecolare o antigenico.

Come per l’isolamento dei soggetti positivi, la nuova procedura operativa della Regione Piemonte prevede che i “contatti stretti” a cui si applica la misura della quarantena siano avvisati dell’inizio del periodo contumaciale con un SMS valido a tutti gli effetti sul piano amministrativo.

Alla scadenza del termine di 5 o 10 giorni, il periodo di quarantena può essere interrotto previo esito negativo di un test molecolare o antigenico, anch’esso gratuito, fino al 28 febbraio 2022, se effettuato presso le strutture e con le modalità in precedenza indicate.

L’inserimento in piattaforma dell’esito negativo del test comporta il rilascio di un SMS di fine quarantena, avente anche in questo caso valore di provvedimento amministrativo.

È previsto che il periodo di quarantena, se non chiuso nei termini suddetti, decada automaticamente il 14° giorno, a condizione che il “contatto stretto” sia sempre stato asintomatico.

L’eventuale insorgenza di sintomi durante la quarantena, invece, deve essere comunicata al medico curante o all’ASL, per una loro valutazione circa la necessità o meno di effettuare un test molecolare o antigenico di verifica.

Casi in cui la quarantena non è necessaria – Conformemente alle indicazioni del Ministero della Salute, la misura della quarantena non trova applicazione nei confronti dei “contatti stretti” asintomatici che abbiano già ricevuto la dose di richiamo, o che nei 120 giorni precedenti abbiano completato il ciclo vaccinale primario oppure siano guariti dal COVID-19.

In questo caso è previsto, in luogo della quarantena, un periodo di autosorveglianza della durata di 5 giorni, senza obbligo di tampone finale (salvo insorgenza di sintomi) ma con obbligo di indossare una mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto. La Nota regionale prevede che in caso di comparsa di sintomi durante il periodo di autosorveglianza, la persona interessata debba darne tempestiva comunicazione al proprio medico curante o all’ASL per l’eventuale effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (da ripetere, nell’ipotesi di persistenza dei sintomi, il quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto). 

La misura della quarantena non trova inoltre applicazione, per espressa previsione dello stesso Ministero della Salute, nei confronti dei c.d. contatti “a basso rischio”. A titolo di esempio, in caso di condivisione di uno stesso ambiente chiuso, per meno di 15 minuti, con un soggetto positivo, è sufficiente il mantenimento delle comuni precauzioni igienico sanitarie se la persona interessata, per l’intero periodo, ha indossato una mascherina chirurgica o FFP2.

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