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Revisione prezzi (presente e futura) – Una breve analisi

Nella speranza che possano essere quanto prima corrette, si riassumono e commentano le due discipline, in materia di revisione prezzi, attualmente vigenti.

Per opportuna conoscenza delle imprese operanti nel mercato dei lavori pubblici, si fornisce una breve analisi delle due discipline (rispettivamente, quella dettata, dal DL 73/2021, per fronteggiare gli aumenti verificatisi nel 2021 e quella dettata, pro futuro, dal DL 4/2022) attualmente vigenti in materia di revisione prezzi.

Revisione prezzi per gli aumenti verificatisi nell’anno 2021 (art.1-septies del DL 73/2021)

La disciplina originaria, vigente dal 25 luglio 2021, era stata introdotta per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021 e, in estrema sintesi, prevedeva:

– l’emanazione di un decreto del MIMS recante le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;

– per i contratti in corso d’esecuzione al 25 luglio 2021, il diritto alla compensazione per i materiali (di cui al predetto DM) impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021;

– l’onere per gli aventi diritto di presentare, a pena di decadenza, l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla pubblicazione del predetto DM.

Come originariamente prevista, la procedura si è quindi conclusa con la pubblicazione (nella G.U. del 23/11/21) del DM 11 novembre 2021, l’emanazione della circolare MIMS (recante modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione) e la presentazione, entro l’8 dicembre 2021, delle istanze da parte degli aventi diritto.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2022 (art.1 commi 398 e 399 legge 234/2021), la disciplina di cui sopra, che già qualche difficoltà la creava, è diventata di ancor più difficile comprensione (almeno per chi scrive).

Ad avviso di chi scrive, le uniche due certezze ricavabili dalla nuova formulazione sono:

–  il termine del 31 marzo entro cui dovrà essere emanato il decreto del MIMS recante le variazioni %, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre 2021;

– l’onere per gli aventi diritto di presentare, a pena di decadenza, l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla pubblicazione del predetto DM.

Tutt’altro che agevole risulta, invece, l’individuazione dell’ambito di applicazione della disciplina (e, quindi, della platea degli aventi diritto alla compensazione).

La disposizione (art.1-septies del DL 73/2021) prevede, infatti, che la disciplina ivi dettata possa trovare applicazione ai soli contratti in corso d’esecuzione al 25 luglio 2021.

Il che, per le compensazioni relative al primo semestre 2021, comporta l’applicazione ai soli contratti ancora in corso alla predetta data mentre, per quelle relative al secondo semestre 2021, sembrerebbe comportare l’applicazione ai soli contratti già in corso alla medesima data.

Originariamente apposta al solo fine di escludere, dalla compensazione relativa al primo semestre 2021, i contratti già interamente eseguiti al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della disposizione che riconosceva la compensazione per i soli materiali impiegati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021), la predetta condizione finisce, però, per escludere dalla compensazione relativa al secondo semestre 2021 (riconosciuta, invece, da una disposizione entrata in vigore solo il 1° gennaio 2022) i contratti non ancora in essere al 25 luglio 2021.

E qui, per poter cogliere l’effettiva portata di tale condizione, risulta necessario non solo ricordare che l’art.1-septies del DL 73/2021 (recante, per l’appunto, la disciplina della compensazione per gli aumenti verificatisi nel 2021) non esclude affatto (almeno espressamente) la compensazione per i lavori contabilizzati nell’anno di presentazione dell’offerta (sicché tale esclusione risulta, al momento, fondata sulla sola circolare ministeriale del 25 novembre 2021, provvedimento che pare difficile annoverare tra le tipiche fonti del diritto) ma anche esaminare la disciplina della compensazione, “pro futuro”, prevista dall’art.29 del DL 4/2022.

Revisione prezzi per le procedure di affidamento avviate dal 27 gennaio 2022 (art.29 del DL 4/2022)

Sorvolando su tutti gli altri aspetti (per cui si rinvia alla nota del 28 gennaio u.s.), la disposizione in commento, in estrema sintesi, stabilisce:

l’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere, nelle procedure di affidamento che saranno avviate tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023, le clausole di revisione dei prezzi di cui all’art.106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

– che, in deroga a quanto previsto dal medesimo art.106, per i contratti relativi ai lavori dette clausole devono prevedere che le stazioni appaltanti valutino le variazioni di prezzo (in aumento o in diminuzione) dei singoli materiali da costruzione superiori al 5% (anziché all’8%) del prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta e che la compensazione dovuta (in aumento o in diminuzione) sia pari all’80% (anziché al 50%) della sola percentuale eccedente il predetto 5%.

– entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il MIMS determini con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

Aspetti critici (del combinato) delle due discipline

Come prima visto, a mente della disciplina dettata dal DL 73/2021 (come modificata dalla legge finanziaria 2022), il MIMS dovrà, entro il 31 marzo 2022, rilevare con proprio decreto le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8% (dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi) relative al secondo semestre 2021.

E’, dunque, ragionevole presumere che il primo decreto previsto dalla disciplina dettata dal DL 4/2022 sarà quello, recante le variazioni relative al primo semestre 2022, da emanarsi entro il 30 settembre 2022, mentre il secondo sarà quello, recante le variazioni relative al secondo semestre 2022, da emanarsi entro il 31 marzo 2023.

Essendo, però, la disciplina di cui al DL 4/2022 applicabile alle sole procedure avviate dal 27 gennaio 2022 e prevedendo, detta disciplina, l’espressa esclusione dalla compensazione per i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta, i predetti due decreti rischiano (ferme restando le evidenziate condizioni di applicabilità attualmente previste) di risultare del tutto inutili.

Altro profilo di criticità sembra, infine, essere quello attinente alle offerte presentate nell’anno 2021; salvo auspicabili modifiche, atte a includerle nell’ambito di applicazione o della prima (prevedendo, ad esempio, che la compensazione per il secondo semestre 2021 possa essere richiesta anche da chi avesse presentato offerta nel primo semestre 2021) o della seconda (prevedendo, pur in assenza di una specifica clausola revisionale, che la compensazione spetti, alle medesime condizioni dettate dal DL 4/2022, anche alle offerte presentate nell’intero anno 2021) – dette offerte sembrano, al momento, destinate a non poter ottenere ristoro alcuno.

Non potendo chiedere la compensazione da DL 4/2022 (applicabile alle procedure avviate dal 27 gennaio 2022), infatti, dette offerte rischiano di essere escluse, se non del tutto (ove il Ministero insistesse nell’avviso, pur privo di un reale fondamento normativo, espresso nella precedente circolare) almeno in gran parte, anche dalla compensazione di cui al DL 73/2021, perché quand’anche fosse riconosciuto che tale ultimo decreto non esclude affatto la compensazione per i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta, la possibilità di chiedere la compensazione spetterebbe, comunque, per i soli contratti in corso d’esecuzione al 25 luglio 2021.

La circostanza che le offerte meno (o per nulla) tutelate possano finire per essere proprio quelle presentate tra il 1° gennaio 2021 e (formalmente) il 26 gennaio 2022 (ma, nella sostanza, anche un mese dopo) – e, dunque, nell’arco temporale in cui l’aumento dei prezzi è stato vieppiù eccezionale – induce a sperare in un provvido intervento legislativo.

Per un più autorevole contributo sul tema:

Caro materiali: due novità (ma qualcosa non quadra)

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