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Revisione prezzi: novità per il I semestre 2022 e nuovo riepilogo

In vigore, con il DL 1° marzo 2022, n.17, la c.d. revisione prezzi anche per le lavorazioni eseguite nel primo semestre 2022

Con il DL 1° marzo 2022, n.17 (in vigore dal 2 marzo scorso), il Governo ha introdotto la revisione prezzi – seppur nell’usuale (e, sino a oggi, poco satisfattiva) forma della “compensazione forfetaria” (per intendersi, quella da ultimo prevista, per l’anno 2021, dal DL 73/2021) – anche per il primo semestre 2022.

In estre(missi)ma sintesi, la disciplina in argomento dispone (come al solito) che:

– entro il 30 settembre 2022, il MIMS determini, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;

–  in relazione ai contratti (già o ancora) in corso di esecuzione al 2 marzo 2022, per i materiali di cui al predetto decreto MIMS si proceda a compensazioni in aumento o in diminuzione;

– la compensazione sia determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 2 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni;

– per le variazioni in aumento, l’appaltatore presenti, a pena di decadenza, alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla pubblicazione del predetto decreto MIMS.

Con riserva di tornare sulla disciplina de qua non appena sarà emanato il relativo decreto MIMS, si fa seguire un nuovo riepilogo del vigente quadro normativo in materia di “revisione prezzi” nei contratti pubblici, che a tutt’oggi consta di una disciplina ordinaria (quella di cui al Codice dei contratti che, giova ricordare, non prevede più, in netta discontinuità con il passato, né il divieto di procedere alla revisione dei prezzi né la deroga all’applicazione del comma 1 dell’art.1664 del Codice Civile) e di tre discipline “straordinarie”.

Quella in argomento è, infatti, solo l’ultima delle tre discipline transitoriamente vigenti in deroga alla disciplina ordinaria in materia; le altre due (previste, rispettivamente, dal DL n.73/2021 e dal DL n.4/2022) sono sintetizzabili come segue.

Revisione prezzi per gli aumenti verificatisi nell’anno 2021 (art.1-septies del DL 73/2021)

Originariamente, la disciplina in argomento prevedeva una sola procedura, conclusasi con la pubblicazione (nella G.U. del 23/11/21) del DM 11 novembre 2021, l’emanazione della circolare MIMS (recante modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione) e la presentazione, entro l’8 dicembre 2021, delle istanze da parte degli aventi diritto.

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2022, però, la disciplina in argomento prevede oggi un’ulteriore procedura (per le compensazioni inerenti al secondo semestre 2021), che si aprirà con l’emanazione (entro il 31 marzo 2022) di un decreto del MIMS recante le variazioni %, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre 2021, per poi chiudersi con la presentazione (a pena di decadenza: entro 15 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto MIMS), delle istanze di compensazione in aumento da parte delle imprese.

Revisione prezzi per le procedure di affidamento avviate dal 27 gennaio 2022 (art.29 del DL 4/2022)

Per sommi capi (rinviando, per maggiori approfondimenti, alle note del 28 gennaio e dell’8 febbraio), la disciplina in argomento prevede, invece, quanto segue:

– l’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere, nelle procedure di affidamento che saranno avviate tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023, le clausole di revisione dei prezzi di cui all’art.106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

– che, in deroga a quanto previsto dal medesimo art.106, per i contratti relativi ai lavori dette clausole devono prevedere che le stazioni appaltanti valutino le variazioni di prezzo (in aumento o in diminuzione) dei singoli materiali da costruzione superiori al 5% (anziché all’8%) del prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta e che la compensazione dovuta (in aumento o in diminuzione) sia pari all’80% (anziché al 50%) della sola percentuale eccedente il predetto 5%.

– che, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il MIMS determini con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

Ricapitolando

Per il secondo semestre 2021, il diritto alla compensazione (nella misura che sarà stabilita nel DM da emanarsi entro il 31 marzo e per i soli materiali ivi indicati) dovrebbe spettare a tutti coloro che, al 25 luglio 2021, avessero (già o ancora) in essere un contratto pubblico d’appalto di lavori.

Resta, tuttavia, da capire se ciò possa valere – come pare lecito ritenere, stanti sia il tenore letterale della disposizione (che non esclude affatto la compensazione per i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta) sia la periodicità semestrale delle rilevazioni – anche per coloro che avessero presentato offerta nel primo semestre 2021.

Per il primo semestre 2022, il diritto alla compensazione (nella misura che sarà stabilita nel DM da emanarsi entro il 30 settembre 2022 e per i soli materiali ivi indicati) dovrebbe invece spettare a tutti coloro che, al 2 marzo 2022, avessero (già o ancora) in essere un contratto pubblico d’appalto di lavori, pur restando, anche qui, da capire se ciò possa valere (come parrebbe, per le medesime ragioni di cui sopra) anche per coloro che avessero presentato offerta nel secondo semestre 2021.

Mentre, per scoprire quale soluzione il Ministero deciderà di adottare per le offerte presentate nell’anno 2021, non rimane che attendere il relativo DM (che dovrà essere emanato entro il 31 marzo), per conoscere il destino che sarà riservato alle offerte presentate nel primo semestre 2022 occorrerà, invece, attendere la legge di conversione del DL 4/2022 (attualmente all’esame del Senato).

Al momento, infatti, la disciplina di cui al DL 4/2022 (applicabile, peraltro, alle sole procedure avviate dal 27 gennaio 2022) prevede (al comma 5 dell’art.29) l’espressa esclusione dalla compensazione per i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta (esclusione che, ove venisse mantenuta, priverebbe le offerte presentate nel 2022 di ogni possibilità di “ristoro”).

Oltre che per ovviare a tale ultima questione, però, la conversione del DL 4/2022 dovrebbe anche essere l’occasione per cambiare radicalmente l’approccio (sin qui deludente) alla situazione in atto, predisponendo rimedi più confacenti all’eccezionalità della stessa, quali (ad esempio):

– obbligare le parti contraenti a garantire, prima della stipula dei contratti (ivi compresi i c.d. “applicativi/operativi” a valle degli accordi quadro), il puntuale riequilibrio del sinallagma contrattuale, giusta rinegoziazione di quelle condizioni economiche, originariamente pattuite, che non dovessero più risultare adeguate alle sopravvenute condizioni di mercato;

– assicurare alle stazioni appaltanti (pubbliche o private che siano) la disponibilità delle risorse a tal fine necessarie;

– consentire, quando non risultasse praticabile detta rinegoziazione, il differimento dell’avvio dei lavori o la loro sospensione fino a quando i prezzi non dovessero tornare “a quote più normali” (o, come extrema ratio, consentire quantomeno all’aggiudicatario di recedere dall’accordo senza esporsi ad alcun effetto pregiudizievole).

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