scaffolding, framework, building frame-595607.jpg

CIGO Edilizia: indicazioni per imprese e consulenti

A seguito di numerose richieste pervenute, si riepilogano alcune importanti indicazioni a favore dei datori di lavoro e dei consulenti.

Per un’opportuna conoscenza delle Imprese edili e dei consulenti del lavoro che ne curano gli adempimenti previdenziali e a seguito di numerosi quesiti pervenuti, si forniscono alcune precisazioni in materia di ammortizzatori sociali.

Nel ricordare preliminarmente che le istanze di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), terminata la fase emergenziale legata alla pandemia da Covid-19, sono tornate ad essere disciplinate dalla consueta normativa contenuta nel D.Lgs. 148/2015, si sottolinea come sia pertanto richiesta, ad aziende e consulenti, la massima cura nella predisposizione, oltre che della domanda di accesso all’ammortizzatore sociale, anche della relativa relazione tecnica che deve riportare – tra le altre informazioni – anche indicazioni in merito alle cause che hanno determinato l’evento sospensivo o riduttivo dell’attività lavorativa.

Con particolare riferimento alle istanze presentate per la causale mancanza di ordini e commesse, si ricorda che l’integrabilità della fattispecie (circolare INPS n. 139/2016, par. 6.1) è dimostrata “laddove nella relazione tecnica dettagliata sia data prova di un andamento involutivo degli ordini e delle commesse perdurante nel tempo, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività lavorativa. In particolare, in via esemplificativa, sono indici di accoglimento il significativo calo di ordini e commesse, la diminuzione dei consumi energetici, l’andamento involutivo e/o negativo del fatturato, o del risultato operativo, o del risultato di impresa o dell’indebitamento rispetto alle due annualità precedenti l’anno in cui il periodo di integrazione è richiesto”.

Giova a tal riguardo precisare che, a causa della presenza di numerosi cantieri di lavori rientranti nel c.d. Superbonus che scontano problematiche relative ai meccanismi di cessione del credito, eventuali interruzioni dei lavori derivanti dai rapporti con istituti di credito o committenti non possono in alcun modo essere portate a sostegno di richieste di accesso alla CIGO per mancanza di ordini e commesse in quanto rientranti nel c.d. rischio d’impresa.

Sarà ovviamente possibile, nella stesura della relazione tecnica, dare atto anche delle suddette problematiche nell’analisi della situazione globale dell’azienda, avendo tuttavia cura di ricordare che lo scopo della relazione è pur sempre quello di documentare la significativa contrazione delle commesse e, contemporaneamente, le iniziative messe in campo dall’azienda al fine di assicurarsi nuovi lavori, attraverso la presentazione di offerte, preventivi e partecipazione a gare d’appalto.

Si ribadisce, infine, la necessità di riportare sempre una data di – quanto meno – presumibile ripresa dei lavori, sintomo della transitorietà dell’evento.

Il Servizio Relazioni Industriali di ANCE Alessandria rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti sull’argomento.

Condividi questo post

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin
Condividi su print
Condividi su email
Condividi su whatsapp

Questo sito, o gli strumenti terzi da questo utilizzati, si avvale di cookie necessari al funzionamento dei servizi erogati, e di cookie per attività di profilazione/retargeting/social network/statistica gestiti completamente da terze parti, con finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Cliccando su “Acconsento” acconsenti all’uso dei cookie.