E’ finalmente operativo, dal primo pomeriggio di oggi, il fascicolo virtuale dell’operatore economico che sostituirà il sistema AVCPass
Ad integrazione della precedente nota sull’argomento, si riepilogano le preliminari indicazioni operative inerenti al fascicolo virtuale dell’operatore economico (d’ora in poi: FVOE), operativo dalla data odierna, il cui utilizzo (in luogo del vecchio “AVCPass”) per partecipare alle gare di appalto sarà obbligatorio dal 9 novembre p.v.
Cos’è il FVOE
Come il vecchio “AVCPass”, il FVOE è, in estrema sintesi, uno strumento che permette alle stazioni appaltanti di acquisire i documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici e alle imprese di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
A differenza del vecchio “AVCPass”, che consentiva la verifica solo alla fase di gara, il FVOE estende la verifica dei requisiti anche alla fase di esecuzione e dunque al mantenimento dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara e di eventuali subappaltatori.
Come accedere al FVOE
Come tutti i servizi ad accesso riservato dell’ANAC, per poter accedere al FVOE occorre:
• Essere registrati come utenti dei servizi dell’Autorità come descritto nella sezione: Registrazione e Profilazione Utenti;
• Richiedere il profilo di “Amministratore OE” associato al soggetto rappresentato “Operatore economico” dalla: pagina di creazione profili;
• Procedere con l’attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti;
Registrazione e profilazione dovrebbero, però, essere necessarie per le sole imprese che non vi avessero ancora provveduto, mentre per quelle che già accedevano al vecchio “AVCPass” dovrebbe essere già consentito l’accesso anche al FVOE.
Come utilizzare il FVOE
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare e il sistema rilascia un “PASSOE” (documento che attesta che l’operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
Fermo restando l’obbligo per l’Operatore di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti, consentendo la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono.
Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti.
Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato;
In caso di ricorso all’avvalimento ex articolo 89 del Codice, l’impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell’operatore economico.
In caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l’impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità previste per il concorrente (aspetto che risulta ancora da chiarire); l’aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui all’art.105, comma 7, del Codice (dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali), genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche sull’impresa subappaltatrice.
Per maggiori dettagli e approfondimenti:
https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe