Pubblicata, nel S.O. al BURP n.3 del 23 febbraio 2023, la DGR recante “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – Prezzario Regione Piemonte Edizione 2023 – Adozione e pubblicazione”
Per opportuna conoscenza si premette che l’edizione 2023 del prezzario regionale è, al momento in cui si scrive, consultabile solo al seguente link:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2023/corrente/suppo3/00000001.htm
(e che dovrebbe, a breve, essere pubblicato anche nella specifica sezione di cui al seguente link):
Ciò premesso, si ricorda che, secondo quanto precisato nella DGR in oggetto, il nuovo prezzario:
– cesserà di avere validità il 31 dicembre 2023 ma potrà essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2024 per i progetti posti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data (intendendosi che il bando di gara o l’avviso o la lettera di invito del progetto validato e approvato siano pubblicati o spediti entro il 30 giugno 2024);
– dovrà, di norma, essere utilizzato per tutte le procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla sua entrata in vigore, eccezion fatta per quei progetti, predisposti (a mente dell’art.26, comma 2, del DL 50/2022) con l’utilizzo del prezzario straordinario di luglio 2022 e posti a base di gara, la cui approvazione sia intervenuta entro il 31 marzo 2023 (intendendosi che il bando di gara o l’avviso o la lettera di invito del progetto validato e approvato siano pubblicati o spediti entro il 31 marzo 2023);
– costituisce (ai sensi dell’articolo 1, commi 369 e 371, della legge 197/2022) lo strumento messo a disposizione per le stazioni appaltanti del territorio per l’adeguamento degli importi delle procedure di affidamento delle opere pubbliche “indifferibili” (di cui all’articolo 26, comma 7, del DL 50/2022), avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (intendendosi in tale periodo la pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura, ovvero l’invio delle lettere di invito);
– costituisce (ai sensi dell’articolo 26 commi 6 bis e 6 ter, primo capoverso, del DL 50/2022) lo strumento messo a disposizione per le stazioni appaltanti del territorio attraverso il quale è possibile procedere alla quantificazione degli importi degli stati d’avanzamento dei lavori pubblici afferenti a lavorazioni eseguite nel 2023 (dal 01/01/2023 al 31/12/2023), anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per appalti aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31/12/2021 ovvero tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022.
Pur avendole già ampiamente trattate nel corso del webinar tenutosi l’11 gennaio u.s. (alla cui documentazione si rinvia: https://ancealessandria.it/2023/01/12/webinar-la-revisione-prezzi-novita-presenti-e-future-materiali/), si ritiene opportuno riepilogare le novità apportate, in materia, dalla legge di bilancio ’23 (la surrichiamata legge n.197 del 2022).
Procedure di affidamento avviate dal 1° gennaio al 31 dicembre ‘23
In estrema sintesi, riguardo alle procedure in oggetto la legge di bilancio ha previsto:
– l’obbligo per le regioni di aggiornare i propri prezzari entro il 31 marzo 2023;
– l’obbligatoria applicazione dei prezzari aggiornati di cui sopra o, fino al 31 marzo 2023, dei prezzari regionali infrannuali (edizione luglio 2022).
Lavori eseguiti dal 1°gennaio al 31 dicembre 2023 (inerenti a contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021)
Introducendo, all’art.26 del DL 50/2022, il nuovo comma 6-bis, la legge di bilancio ha sostanzialmente disposto, per i lavori in oggetto, la proroga del meccanismo di aggiornamento dei prezzi (già applicato ai lavori eseguiti nel 2022) anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023.
Più in particolare, ha previsto che:
– il SAL, relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, venga adottato applicando il prezzario regionale 2023;
– nelle more dell’aggiornamento annuale dei prezzari potrà essere, invece, utilizzato l’ultimo prezzario adottato (ossia, quello infrannuale di luglio 2022) fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o diminuzione;
– i maggiori importi, derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, saranno riconosciuti, al netto del ribasso d’asta, nella misura del 90 per cento (come già avvenuto per i lavori eseguiti nel 2022).
Lavori eseguiti dal 1°gennaio al 31 dicembre 2023 (inerenti a contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine di presentazione nel 2022)
Il nuovo comma 6-ter dell’art.26 del DL 50/2022 ha, in buona sostanza, esteso l’applicazione delle disposizioni di cui al punto precedente anche ai lavori in oggetto, ma a condizione che si tratti di interventi che non abbiano accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” e con la sola differenza che i maggiori importi saranno riconosciuti, al netto del ribasso d’asta, nella misura dell’80 per cento.
Con riserva di ulteriori approfondimenti, si ricorda altresì che, per provvedere al pagamento dei maggiori importi dei lavori eseguiti nel 2023, le stazioni appaltanti potranno, in caso di insufficienza di risorse proprie, accedere al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76” secondo le modalità stabilite da un decreto del MIT, decreto che risulta esser già stato firmato il 1° febbraio scorso ma non ancora pubblicato e che, al momento, prevede:
1) la presentazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle istanze di accesso tramite la piattaforma dedicata, raggiungibile al link https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, durante le seguenti finestre temporali:
– I finestra temporale: dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
– II finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
– III finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
– IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.
2) che il MIT esamini le istanze e decida cumulativamente su di esse secondo l’ordine di presentazione delle domande, con decreti direttoriali adottati secondo la seguente tempistica:
– entro il 31 maggio 2023, per le istanze presentate dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
– entro il 31 agosto 2023, per le istanze presentate dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
– entro il 30 novembre 2023, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
– entro il 29 febbraio 2024, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.
3) che l’assegnazione delle risorse e il loro trasferimento alle stazioni appaltanti avvenga entro trenta giorni dall’adozione dei decreti direttoriali di cui sopra.