Si condivide un’interessante ordinanza della Sezione Lavoro della Cassazione, che ritiene legittimo il licenziamento del lavoratore rifiutatosi di partecipare ad attività formative.
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12241/2023, afferma la legittimità del licenziamento del lavoratore che si rifiuta di partecipare alle attività formative organizzate dal datore di lavoro.
Si evidenzia che, nel caso sottoposto al vaglio della Cassazione, la formazione predisposta dal datore di lavoro non avrebbe comportato spese a carico del dipendente, né la necessità di usufruire di permessi o di rinunciare al proprio tempo libero.
In conclusione, la Suprema Corte ritiene, dunque, che la condotta tenuta dal lavoratore integri gli estremi della grave insubordinazione, ponendosi in aperto contrasto con l’obbligo di diligenza e con le esigenze di formazione e accrescimento professionale necessarie per il proficuo impiego del dipendente.