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Appalti di lavori pubblici – FVOE (PassOE), «Tassa sulla gara» e DGUE

In attesa di vedere come sarà concretamente applicata la nuova disciplina dei contratti pubblici, si tenta di fornire qualche indicazione in ordine agli «adempimenti» in oggetto

Dopo aver provato (https://ancealessandria.it/2023/07/07/requisiti-di-partecipazione-alle-procedure-di-affidamento-di-lavori-verosimili-indicazioni/) a prefigurare la possibile disciplina dei requisiti partecipazione, pare utile (tentare di) dare qualche indicazione anche riguardo ad altri aspetti della procedura di affidamento di un appalto di lavori.

1) Servizi ad accesso riservato dell’ANAC

Com’è noto, per poter partecipare alle procedure di affidamento di lavori d’importo pari o superiore a 40mila euro, è necessario essere «registrati» e «profilati» per usufruire dei servizi ad accesso riservato, «FVOE» e «gestione contributi gara» (in appresso «GCG», alias “tassa sulla gara”), gestiti dall’ANAC.

Per procedere alla registrazione: registrazione

Per procedere alla profilazione, vedasi il relativo manuale: profilazione

Riguardo alla profilazione, si ricorda che, per il servizio «FVOE», occorrerà creare il profilo di “Amministratore OE” mentre, per quello «GCG», occorrerà creare il profilo di “contribuente”.

1.1) FVOE

Il FVOE (o, meglio, il PassOE di cui infra) è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, indipendentemente dalla tipologia di procedura utilizzata e quindi, anche per gli affidamenti diretti.

Accedendo al servizio FVOE dedicato agli operatori economici, attivando la funzione “Creazione pass”, inserendo le informazioni richieste dal sistema e attivando la funzione “Genera PassOE”, il concorrente crea il proprio PassOE, che consentirà alla stazione appaltante di acquisire i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione.

Per le imprese attestate SOA, il FVOE dovrebbe, in linea di massima, mettere a disposizione i principali documenti/certificati (Attestazioni Soa; CEL; ricevute pagamento contributo/ «tassa sulla gara»; visure camerali; casellario giudiziale; anagrafe sanzioni amministrative p.g.; antimafia; regolarità fiscale; annotazioni casellario Anac).

In linea di massima, perché occorre capire se e cosa dovrà allegare l’impresa in ordine alle cause di esclusione non automatiche (si veda, in appresso, il paragrafo DGUE) e se, per quella non attestata SOA che non abbia CEL di lavori pubblici, sia necessario caricare (sezione “Gestione Libreria”, funzionalità “Aggiungi Documenti”) i CEL di lavori eseguiti per committenti privati e/o in proprio.

Sempre in linea di massima, la documentazione a comprova dei requisiti generali e speciali di partecipazione dovrebbe essere mantenuta nel fascicolo virtuale fino al termine dell’esecuzione del contratto e poter essere utilizzata, a comprova dei requisiti generali di partecipazione, nell’ambito di procedure diverse, nei limiti della relativa validità temporale (che, ove non diversamente indicato, è convenzionalmente stabilita in 120 giorni dalla data del rilascio).

A seguire le faq (aggiornate alla data odierna) si ricorda altresì che:

– in caso di ATI/Consorzio/avvalimento deve essere generato un PASSOE di gruppo; nei medesimi casi è richiesto che ogni singola impresa crei la propria componente di PASSOE (selezionando il ruolo ricoperto mandante/mandataria, consorzio/consorziata, ecc) e che la Mandataria crei un unico PASSOE di gruppo, che deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate/ausiliarie prima di essere inviato alla stazione appaltante;

– in caso di cooptazione, l’impresa cooptata deve generare la propria componente del PassOE classificandosi nel ruolo di soggetto indicato dal concorrente “Impresa cooptata” (faq “creazione pass operatore economico” n.16);

– il PassOE relativo al subappaltatore deve essere generato contestualmente alla trasmissione della dichiarazione del subappaltatore sul possesso dei requisiti; in tale occasione, il concorrente (recte: l’appaltatore), previa generazione da parte del subappaltatore della propria componente del PassOE nel ruolo “soggetto indicato dal concorrente”, genera il PassOE per il subappaltatore selezionando la voce “conferente subappalto in fase di esecuzione” (faq nn.15 e 21);

– nel caso di indicazione del progettista (appalto integrato), il progettista indicato dal partecipante deve generare la propria componente del PassOE classificandosi come “soggetto indicato dal concorrente” e quest’ultimo genererà l’unico PassOE da trasmettere alla stazione appaltante.

Per maggiori (e più attendibili) informazioni:

Manuale utente FVOE

video tutorial

FVOE FAQ

1.2) GCG (tassa sulla gara)

Per le imprese, il pagamento della «tassa gara», per un importo crescente in ragione del valore dell’appalto, è obbligatorio a partire dagli appalti d’importo pari o superiore a 150mila euro.

Per le tariffe in vigore per l’anno 2023: tariffe anno 2023

Il servizio «GCG» permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

  • “Pagamento on line” mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
  • “Pagamento mediante avviso” utilizzando:
  • infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking – servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
  • IO, l’app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell’avviso. 

Per maggiori approfondimenti:

https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara

Manuale tassa gara impresa

video tutorial

Tassa gara Faq

2) DGUE

Ai sensi dell’art.91, commi 1 e 4, del Codice:

– l’operatore economico che intende partecipare ad una procedura per l’aggiudicazione di un appalto utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante per compilare i seguenti atti:

a) la domanda di partecipazione;

b) il documento di gara unico europeo;

c) l’offerta;

d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara;

– il documento di gara unico europeo (DGUE) contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e, a seconda della forma di partecipazione alla procedura (di quelle possibili ex art.65 del Codice), la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.

Com’è noto:

– il DGUE era già previsto dal Codice previgente e il relativo modello di formulario era stato adottato nel 2016;

– riguardo alla corretta compilazione del predetto modello, il MIT aveva fornito le linee guida cui si rinvia Guida compilazione DGUE

Nelle more del tempestivo (sic) aggiornamento di tale modello, il MIT si è, al momento, limitato a stabilire (Comunicato del 30 giugno u.s., cui si rinvia nuove indicazioni DGUE) che le stazioni appaltanti devono continuare «…a utilizzare la modulistica attualmente in uso…» e che i riferimenti normativi ivi contenuti «…al D.Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D.Lgs.36/2023».

In aggiornamento alle linee guida prima citate, il MIT ha altresì fornito, in ordine a ciascuna delle sei Parti di cui si compone il DGUE, le indicazioni in appresso descritte.

Parte I

Reca le informazioni, sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante, acquisite automaticamente o compilate dalla stazione appaltante.

Parte II

Contiene le informazioni sull’operatore economico e sui soggetti (di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice) per i quali occorre effettuare le dichiarazioni, sull’eventuale affidamento e capacità di altri soggetti (a fini dell’avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

Sezione A – Informazioni sull’Operatore economico

1) Riquadro “Operatore economico PMI”: il fatturato da indicare è quello maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, ai sensi dell’articolo 100, comma 11, del Codice; non risultando, almeno a chi scrive, l’esistenza di un riquadro in cui è richiesto di indicare il fatturato, è lecito presumere che il riferimento sia al riquadro in cui si chiede di precisare se «l‘operatore economico è una microimpresa, oppure un’impresa piccola o media» (sicché il fatturato maturato nel triennio precedente dovrebbe essere non già da indicare ma solo da considerare a tali fini);

2) Riquadro “Registrazione in elenchi ufficiali”.

E’ il riquadro in cui va dichiarato il possesso dell’attestazione SOA (o della qualificazione prevista da un sistema di qualificazione istituito nei settori speciali) e in cui viene chiesto di indicare:

– gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione) alla voce “Fornire il nome dell’elenco o del certificato e il numero di registrazione o certificazione pertinente, se applicabile”;

– se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, l’indirizzo web, l’autorità o organismo di emanazione, il riferimento preciso della documentazione alla voce “Se il certificato di registrazione o certificazione è disponibile per via elettronica, si prega di indicare dove”;

– se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione alla voce “Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se del caso, la classificazione ottenuta nell’elenco ufficiale”.

Qualora l’iscrizione, la certificazione o l’attestazione sopra indicate non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione ivi non soddisfatti dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

3) Riquadro “Forma di partecipazione”.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art.65, comma 2 lett.b) c) e d) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate; pertanto, nel riquadro in argomento deve essere indicata la denominazione degli operatori economici, facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato articolo 65, comma 2 lett.b) c) d), che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

La forma di partecipazione degli operatori economici dev’essere specificata nella domanda di partecipazione.

Riguardo alle ATI (qui, incomprensibilmente, trascurate), dovrebbero comunque rimanere ferme le indicazioni di cui alle linee guida precedenti, secondo cui ogni componente dovrà presentare un DGUE distinto, recante tutte le informazioni chieste nelle Parti dalla II alla VI, chiarendo il proprio ruolo nell’ambito dell’ATI.

Sez. B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico

Riguardo alla sezione in argomento, viene solo specificato che la dichiarazione da inserirvi deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all’articolo 94, comma 3 del Codice (e che, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa).

Il che, stanti le rilevanti novità introdotte in materia, risulta tanto incomprensibile quanto insufficiente.

Pare, pertanto, opportuno precisare che i soggetti elencati all’articolo 94, comma 3 del Codice sono:

a) il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

b) il socio amministratore e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

c) il socio accomandatario e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

d) se si tratta di altro tipo di società o consorzio:

– i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

– i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

– il direttore tecnico;

– il socio unico (se persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa);

Pare, invece, ragionevole escludere che un’impresa possa, sua sponte, indicare l’amministratore di fatto (ulteriore soggetto annoverato tra quelli, ex art.94 comma 3 del Codice, potenzialmente rilevanti ai fini dell’esclusione dell’impresa).

In buona sostanza: rispetto a quelli di cui all’art.80, comma 3, del vecchio Codice, non sono più da indicare (cioè, non rientrano più tra i soggetti elencati nell’art.94, comma 3, del Codice) «i soggetti cessati da uno dei predetti ruoli» né il «socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro».

Sez. C – Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti

Riguardo alla sezione in argomento, da compilare in caso di avvalimento (art.89 del vecchio Codice e art.104 del Codice vigente), viene specificato che:

– sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta (c.d. avvalimento premiale, novità del Codice di cui non si sentiva la mancanza), l’operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento;

–  l’avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell’offerta (perché si rischierebbe l’esclusione), a cui può essere collegato l’incremento premiale;

– le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV (se espressamente previsto dal bando, dall’avviso o dai documenti di gara) e dalla Parte VI.

– non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (dichiarazione che deve, pertanto, essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente).

Sez. D – Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento

Riguardo al subappalto (art.105 del vecchio Codice e art. 119 del Codice vigente), si specifica invece che:

– il concorrente deve indicare le prestazioni o le lavorazioni che intende subappaltare (pur non essendo mai stato espressamente chiarito, pare lecito ritenere che, nel caso di partecipazione in ATI non ancora costituita, le dichiarazioni al riguardo debbano essere identiche per ogni componente la futura ATI);

– in fase esecutiva, a seguito dell’autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante, ciascun subappaltatore dovrà compilare il proprio DGUE.

Parte III-motivi di esclusione (art.80 del vecchio Codice e articoli da 94 a 98 del Codice vigente).

Sez. A – Motivi legati a condanne penali

Riguardo alla sezione in argomento – dedicata alla cause di esclusione connesse alla condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati elencati nell’articolo 94, comma 1, del Codice – il Comunicato specifica che:

– laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato articolo 94, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;

è, inoltre, necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono facendo espresso riferimento all’articolo 94, comma 3, del Codice;

occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all’eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata (integrazioni necessarie per consentire alla stazione appaltante di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell’esclusione e di determinare – come previsto dall’art. 96, comma 6 – l’applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall’operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l’operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 96, comma 7, del Codice);

– le misure di self-cleaning (che possono consistere, a titolo esemplificativo, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti) devono essere descritte nell’apposita voce “Descrivere tali misure”, precisando se le stesse sono state adottate o devono essere ancora adottate;

– se l’operatore ha descritto le predette misure in un documento separato, allegato al DGUE, deve indicare il riferimento di tale documento nella predetta voce;

– l’operatore economico dovrà, altresì, rendere disponibile nel FVOE la documentazione concernente il self-cleaning e darne evidenza compilando la voce “Reference/code” con il testo “Documentazione presente nel FVOE”;

– le informazioni sopra indicate devono essere riportate per tutti i reati previsti negli appositi spazi della presente sezione;

– le indicazioni sul self-cleaning sopra formulate si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure sono previste.

Sez. B- Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

Riguardo alle circostanze «esimenti» ossia ai casi in cui la causa di esclusione in argomento non è applicabile ex art.95, comma 2, ultimo periodo, del Codice – il Comunicato evidenzia che l’operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le specifiche circostanze (pagamento, compensazione, estinzione), indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell’impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara (informazioni da inserire per ognuna delle diverse fattispecie previste nella sezione).

Sez. C – Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali

Al riguardo, è precisato che:

– le dichiarazioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro (art. 95, comma 1 lett.a) del Codice) devono essere inserite in questa sezione, nel riquadro dedicato alla “Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro”;

– nel riquadro dedicato al “Liquidazione giudiziale” (art. 94, comma 5, lett.d) del Codice), il punto concernente i motivi per i quali l’operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto dev’essere compilato dal curatore autorizzato all’esercizio provvisorio che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (ex art.124, comma 4 del Codice), indicando gli estremi del provvedimento;

– nel riquadro “Concordato preventivo con i creditori”, andranno inserite informazioni analoghe a quelle indicate al punto precedente;

– per i riquadri “Procedura analoga al fallimento”, “Amministrazione controllata” e “Cessazione di attività”, il Comunicato rinvia alle “Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT” (ci si scusa ma non si è riusciti a trovare, nelle specifiche citate, indicazioni utili da riportare);

le ipotesi di cui all’art. 98, comma 3 lett.a), lett.c) e lett.b) devono essere dichiarate non già nel riquadro “Gravi illeciti professionali” (art.98 del Codice) ma, rispettivamente, nel riquadro “Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza”, “Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili” e nel riquadro “Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate”;

– in tale ultimo riquadro (“Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate”), oltre alle predette dichiarazioni di cui all’art.98, comma 3 lett.b), vanno altresì inserite le dichiarazioni relative alle ipotesi di cui all’articolo 94, comma 5, lett.e) ed f) (iscrizioni nel casellario ANAC per false dichiarazioni) inserendo la specifica fattispecie nell’apposita voce “In caso affermativo fornire informazioni dettagliate”.

Sez. D – Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore

Nella sezione in argomento vanno indicate le informazioni relative alle cause di esclusione di cui:

– all’art.94, comma 1, lett.c) (false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile) ed h) (ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione);

– all’art.94, comma 2 (sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo D.Lgs.);

– all’art.94, comma 5, lett.a) (operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs.231/2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs.81/2008) e lett. b) (operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 68/1999, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito);

Le dichiarazioni riferite alle altre fattispecie presenti in questa sezione non devono essere indicate in quanto inserite nelle precedenti sezioni (precisazione che si riporta anche se non si è riusciti a comprenderla).

Parte IV Criteri di selezione

L’operatore economico fornisce le informazioni elencate nella sezione in argomento, solo se espressamente richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente nell’avviso, bando o documenti di gara; ulteriori informazioni possono essere richieste invece che nel DGUE all’interno della domanda di partecipazione.

Il riquadroAltri requisiti economici e finanziari” deve essere compilato dagli operatori economici (non in possesso di attestazione SOA) per dichiarare il costo del personale in caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (Allegato II.12, art. 28, comma 2, lett.b) del Codice).

Parte V

Attestando il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dalla stazione appaltante o dall’ente concedente per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del Codice, la parte in argomento deve essere compilata solo nei casi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l’innovazione.

Parte VI

Contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – su richiesta e senza indugio (sic) – le prove documentali pertinenti.

Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE l’operatore economico può indicare – in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto – anche l’Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link, presso il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

Si rammenta che attraverso il FVOE, di cui all’art.24 del Codice, gestito da ANAC, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Non rimane che augurarsi che compilare il DGUE possa rivelarsi meno ostico del «commentarlo».

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