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Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori

Le Parti Sociali hanno definito, lo scorso 21 settembre, il Regolamento del Fondo Territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori, previsto dal CCNL 3 marzo 2022. Il Fondo, in vigore dal 1° ottobre 2023, erogherà prestazioni a decorrere dal prossimo 1° gennaio.

In ottemperanza alle previsioni dei Protocolli formazione e sicurezza” di cui al CCNL 3 marzo 2022, le parti sociali hanno definito il Regolamento del “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori”, che prevede quanto segue.

1.COSTITUZIONE DEL FONDO

Istituito presso la Cassa edile/Edilcassa territoriale il “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori”, alimentato da un’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile. Il fondo è in vigore dal 1° ottobre 2023, con erogazione delle relative prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2.PRESTAZIONI

A favore dei datori di lavoro sono riconosciute le seguenti prestazioni:

a) incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l’operaio, previo svolgimento, attraverso il sistema bilaterale di settore, da parte del lavoratore, di un corso di formazione professionalizzante incluso nel catalogo formativo nazionale (CFN), non derivante da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale incentivo, al quale è destinato il 60% delle risorse del Fondo, è riconosciuto secondo gli importi seguenti in base alla durata del corso di formazione professionalizzante:

  • corso di durata fino a 8 ore: € 150;
  • corso di durata compresa tra 9 ore e 40 ore: € 350;
  • corso di durata superiore a 40 ore: € 500.

b) incentivo riconosciuto, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente, nel caso in cui l’impresa denunci nel sistema delle Casse Edili/Edilcasse operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad un terzo del totale degli operai in organico, con arrotondamento all’unità superiore in presenza di decimale pari o superiore a 5.
La Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro, indipendentemente dal livello di inquadramento. A parità di numero di iscritti, la Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1° livello.

Per le imprese che abbiano fino a tre operai dipendenti, l’incentivo sarà riconosciuto in presenza di un solo operaio inquadrato al 1° livello.
Per le imprese con 1 solo operaio in organico l’incentivo sarà riconosciuto solo qualora l’operaio medesimo non sia inquadrato al 1° livello.
Laddove previsto nel Ccnl, la contrattazione territoriale di 2° livello potrà prevedere meccanismi premiali migliorativi.
Tale incentivo, cui è destinato il 30% delle risorse del Fondo, è riconosciuto, una volta l’anno (per anno edile), a ciascun datore di lavoro, secondo le previsioni riportate al successivo punto 3, secondo gli importi seguenti:

  • € 40 per ogni operaio di 2° livello in organico;
  • € 45 per ogni operaio di 3° livello in organico;
  • € 50 per ogni operaio di 4° livello in organico.

c) un “buono formazione” pari ad € 100 per ciascun operaio, riconosciuto dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l’operaio, per lo svolgimento di corsi di formazione professionalizzante non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale (CFN), di cui fruire esclusivamente nelle ipotesi seguenti:

  • qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall’impresa non fosse erogato, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’impresa, dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l’operaio, bensì da altra Scuola Edile/Ente unificato della medesima Regione o comunque di un territorio limitrofo;
  • qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall’impresa, erogato dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l’operaio, rientrasse tra quelli a pagamento previsti eventualmente dal CFN.

Il “buono formazione”, prestazione alla quale è destinato il 10% delle risorse del Fondo, deve essere utilizzato entro 60 giorni dal riconoscimento da parte della Cassa Edile/Edilcassa cui è iscritto l’operaio. Il datore di lavoro è tenuto a presentare alla Cassa Edile/Edilcassa l’attestato formativo entro 30 giorni dalla fine del corso.

d) Qualora il Mastro formatore Artigiano partecipi alla formazione pratica dei propri dipendenti, ai sensi delle previsioni del CCNL Artigianato, sarà riconosciuta una premialità pari alla riduzione del 50% sul contributo al Fondo, dovuto per l’operaio formato per cui spetta l’incentivo richiamato alla lettera a), per 18 mesi.

Le risorse destinate alle prestazioni di cui alle lettere a), c) e d), eventualmente non utilizzate al termine di ciascun anno Cassa Edile/Edilcassa, dovranno essere impiegate, nella misura del 50%, per l’automatico ulteriore finanziamento della prestazione di cui alla lettera b) e, per il restante 50%, secondo quanto stabilito con la contrattazione territoriale di secondo livello o con accordi sindacali al livello territoriale. Le risorse non utilizzate potranno essere destinate dalla contrattazione territoriale di 2° livello o dagli accordi sindacali locali ad incrementare gli importi delle prestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d).

3.REQUISITI E CRITERI PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L’incentivo di cui alla lett. a) – nonché quello di cui alla lett. d) laddove spettante – sarà riconosciuto per i corsi di formazione professionalizzante svolti a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli operai con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, anche a tempo
determinato (nel rispetto dei relativi limiti quantitativi previsti dai ccnl).
Condizione essenziale per il riconoscimento dell’incentivo è l’effettiva partecipazione del lavoratore al corso formativo, nel rispetto della percentuale di frequenza minima prevista dalla Scuola Edile/Ente unificato territoriale per lo specifico corso.
L’incentivo potrà essere riconosciuto al datore di lavoro per un numero di lavoratori formati non superiore alle seguenti percentuali della media dei lavoratori operai, iscritti presso la medesima Cassa Edile/Edilcassa, in forza nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa, con
arrotondamento all’unità superiore nel caso di presenza di decimali:

  • per imprese fino a 5 operai: 100%;
  • per le imprese da 6 a 15 operai: 5 operai più il 50% dei restanti operai;
  • per le imprese da oltre 16 a 50 operai: 10 operai più il 30% dei restanti operai;
  • per le imprese oltre 50 operai: 21 operai più il 20% dei restanti operai.

All’impresa potrà essere riconosciuto l’incentivo per la formazione di almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati.

Le imprese che abbiano utilizzato l’incentivo per un numero di lavoratori corrispondente alle suddette percentuali massime, potranno effettuare un’ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa per la prestazione di cui alla lett. a) decorsi 12 mesi dall’ultima
compensazione, mentre un’ulteriore richiesta per la prestazione di cui alla lett. d), laddove spettante, potrà essere presentata decorsi 18 mesi dall’ultima compensazione.
La prestazione di cui alla lett. b) e il “buono formazione” di cui alla lett. c) saranno riconosciuti alle imprese con i relativi requisiti, previa presentazione della domanda secondo le procedure riportate al paragrafo 4.
Il “buono formazione” potrà essere riconosciuto al datore di lavoro per un numero di operai da formare non superiore ai limiti percentuali individuati come sopra, e per almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati.
Qualora il “buono formazione” sia utilizzato per un numero di lavoratori corrispondente al limite massimo sopra richiamato, l’impresa potrà presentare un’ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa decorsi 12 mesi dal riconoscimento dell’ultimo “buono”.

Per il riconoscimento di tutte le prestazioni il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia alla data della richiesta che alla data della compensazione (o del riconoscimento del “buono formazione”), in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali risulti iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti a ciascuna delle predette date.
La verifica della situazione di regolarità delle singole imprese, tramite il sistema BNI, sarà richiesta dalla Cassa Edile/Edilcassa concedente alla CNCE. Le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore saranno privilegiate nel riconoscimento delle prestazioni. La priorità per l’accesso alla singola prestazione sarà determinata sulla base dei criteri della tabella allegata al Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l’ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda.

4.EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DECORRENZA

Ai fini del riconoscimento dell’incentivo di cui alla lett. a) – nonché di quello di cui alla lett. d, laddove spettante – da parte della Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l’operaio, il datore di lavoro dovrà presentare richiesta, tramite PEC a pena di nullità, entro
30 giorni dalla data di inizio del corso formativo professionalizzante. L’effettiva partecipazione del lavoratore al corso sarà verificata dalla Cassa Edile/Edilcassa direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale.

L’incentivo di cui alla lett. b) sarà riconosciuto dalla Cassa Edile/Edilcassa competente, previa richiesta del datore di lavoro da effettuarsi tramite PEC a pena di nullità e previa verifica della Cassa Edile/Edilcassa circa la sussistenza dei requisiti alla data della richiesta
presentata dall’impresa.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia operai iscritti presso più Casse Edili/Edilcasse, la richiesta dovrà riportare, per ciascuna di esse, il numero e il livello di inquadramento degli operai.

Il “buono formazione” di cui alla lett. c) sarà riconosciuto dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l’operaio, a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità, e verifica dei requisiti da parte della Cassa Edile/Edilcassa direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale.

In ordine alle prestazioni rispettivamente di cui alle lettere a) e d), alla lett. b) e alla lett. c), per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile/Edilcassa (dal 1° ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate
entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile/Edilcassa (dal 1° aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
In fase di prima applicazione, per le graduatorie si farà riferimento alle domande presentate nel corso del trimestre 1° gennaio – 31 marzo 2024. Le istanze non accolte per incapienza delle risorse del fondo destinate alla specifica prestazione saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, in base ai criteri riportati nella tabella allegata al Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l’ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda.

A seguito della verifica dei requisiti del lavoratore e dell’impresa per l’accesso alla prestazione, la Cassa Edile/Edilcassa competente provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione (o il “buono formazione”) all’impresa dal primo mese utile dall’accoglimento dell’istanza. Verificati i requisiti e approvata la richiesta, le Casse Edili/Edilcasse sono tenute ad accantonare nel proprio Fondo territoriale la somma corrispondente alla prestazione riconosciuta all’impresa.
Le parti sociali hanno convenuto di effettuare un periodo di sperimentazione, nel corso del quale le Casse Edili/Edilcasse dovranno effettuare apposita rendicontazione annuale alla CNCE, e di incontrarsi entro il 31 dicembre 2024 per esaminare l’andamento delle prestazioni e concordare eventuali determinazioni.

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