A partire dal 6 agosto 2026, entra in vigore l’aggiornamento dei “Criteri e gli indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica” che sostituisce quelli già precedente approvati con DGR 8-905/2026
A partire da giovedì 6 agosto 2026, entrano in vigore i Criteri e gli indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica, di cui all’Allegato A1 aggiornato al luglio 2026, che sostituisce l’allegato A della precedente DGR 8-905/2026.
In allegato si trasmette la DGR pubblicata comprensiva dell’Allegato A1 suddetto e si trasmette, altresì, una utile tabella redatta dagli Uffici regionali, recante il raffronto tra i vecchi criteri e indirizzi del marzo 2025 e i nuovi entrati in vigore oggi.
Si tratta della prima revisione dei criteri e indirizzi, resasi necessaria a fronte del decreto n. 4 del 19 gennaio 2026, del Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, con il quale sono state pubblicate le Mappe della pericolosità di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po, aggiornate per il terzo ciclo di pianificazione sessennale (2027-2033) e derivanti da recenti approfondimenti idraulici condotti dall’Autorità di bacino medesima su alcuni corsi d’acqua del reticolo principale (RP) e nelle aree a potenziale rischio significativo di alluvione (APSFR)”, di cui le Regioni devono tener conto per il riesame ed eventuale aggiornamento delle misure concernenti l’attuazione del PGRA nel settore urbanistico.
Pertanto, le Direzioni regionali “Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica” e “Ambiente, Energia e Territorio”, hanno ravvisato la necessità di aggiornare l’Allegato A e i relativi Annessi alla citata DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025, tenendo conto sia delle risultanze emerse nel corso del suo primo anno di applicazione, sia dell’adozione delle nuove mappe del PGRA – terzo ciclo, le quali evidenziano condizioni di pericolosità significativamente più estese rispetto al ciclo precedente, provvedendo, in particolare, alla revisione del paragrafo relativo alle varianti da approvare in conferenza di servizi ai sensi degli articoli 16 bis e 17 bis della legge regionale n. 56/1977 (§ 1.6), delle disposizioni relative al reticolo principale fasciato, al reticolo secondario di pianura e al reticolo secondario collinare e montano (§ 2.1.1.1.3), dell’introduzione della necessaria sottoscrizione della carta di sintesi oltre che dal geologo, anche dall’urbanista (§ 2.3.1), della modifica delle Tabelle relative agli interventi ammissibili nella varie classi di pericolosità per le diverse tipologie di dissesto (§ 2.3.2).
In seguito all’azione congiunta dell’ANCE Piemonte e della Confindustria Piemonte rivolta a evidenziare i limiti alle attività produttive presenti nelle fasce fluviali interessate dalle nuove mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni – PGRA, sì è concertato di inserire la c.d. valutazione del rischio “caso per caso” prevista per i centri abitati e i centri storici, anche per le aree produttive.
Pertanto, da oggi, al fine di contemperare le esigenze di sicurezza idraulica con la continuità del sistema economico-produttivo esistente, nonché di garantire condizioni di sviluppo coerenti con l’assetto territoriale consolidato, in analogia con i criteri per i centri abitati e i centri storici, alle aree a destinazione produttiva, esterne ai limiti della Fasce A e B ma ricadenti negli scenari di pericolosità frequenti (P3-H) e/o poco frequenti (P2-M) e/o nelle aree inondabili per la piena di riferimento poste in fascia C a tergo di limiti B di progetto, sono applicabili le disposizioni sulla valutazione di compatibilità dell’intervento basata su tiranti e velocità.
Parimenti, sono state apportate modifiche alle Tabelle degli interventi ammissibili nelle varie classi di pericolosità.
Le disposizioni entrano in vigore oggi, fermo restando che per i procedimenti in corso possono continuare ad essere applicate le previgenti disposizioni.

