Precisati i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla gara degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale
Si rende noto che, con il Decreto “interministeriale” del 28 settembre 2022 (pubblicato nella G.U. n.239 di ieri), sono stati individuati i limiti e le condizioni per l’operatività della causa (recte: del motivo) di esclusione di cui all’art.80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.
Per opportuna conoscenza, si ricorda che, a mente della citata disposizione codicistica:
1) un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
La violazione “fiscale” è grave quando comporta un omesso pagamento di imposte e tasse d’importo superiore a 5mila euro (art.48-bis del DPR 602/1973) ed è definitivamente accertata se contenuta in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
La violazione in materia contributiva e previdenziale grave è, invece, quella ostativa al rilascio del DURC di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015 (inter alia: uno scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata, che risulti superiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge).
2) un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.
Le gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale sono le medesime di cui sopra, mentre per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale (cioè quelle non immediatamente escludenti ma valutabili dalla stazione appaltante ai fini dell’esclusione), devono considerarsi quelle, individuate nel Decreto “interministeriale” in oggetto, in appresso illustrate.
Le gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale
A mente dell’art.2 del Decreto, si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36 -bis e 36 -ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
A mente dell’art.3, la violazione di cui all’art.2 si considera grave quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto.
Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre.
In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.
In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.
A mente, invece, dell’art.4 del Decreto, la violazione grave di cui all’art.3 si considera non definitivamente accertata (e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici) quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.
Non rilevano, invece, ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto le gravi violazioni non definitivamente accertate (come sopra definite) in relazione alle quali sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.
Su richiesta della stazione appaltante, l’Agenzia delle entrate (relativamente ai tributi dalla stessa gestiti) rilascerà la certificazione di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001 (Certificazioni dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria), le cui risultanze sono valutabili ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto nel rispetto dei sopra richiamati criteri di cui al Decreto in argomento.