Pubblicato il decreto MIT recante le modalità operative cui le stazioni appaltanti dovranno attenersi per accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, ai fini del pagamento dell’adeguamento in oggetto
Nel rinviare, per maggiori approfondimenti, alla precedente nota in materia, si riassumono le disposizioni di cui al Decreto MIT dell’8 maggio 2025 (pubblicato nella G.U. del 31 maggio u.s.), recante «modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche».
In estrema sintesi, le fattispecie cui trova applicazione l’adeguamento in oggetto sono quelle di cui all’art.26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del decreto-legge n.50 del 2022 e in particolare:
– appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché gli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
– appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili (art.26, comma 7, DL 50/2022), con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
– appalti pubblici di lavori e accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n.50 del 2016 (alias altre stazioni appaltanti operanti nei «settori speciali»), limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’art.26, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 (31 luglio ’22);
– contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.50 del 2022 (alias 17 maggio ’22), le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025.
Riguardo alle modalità e ai termini di presentazione, il decreto in argomento dispone che le stazioni appaltanti sopra indicate devono presentare le relative istanze – debitamente corredate di quanto elencato nell’art.3 comma 2 – attraverso la piattaforma dedicata (https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it) durante le seguenti finestre temporali:
– I finestra temporale: dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025;
– II finestra temporale: dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2025.
Il Ministero esaminerà le istanze e deciderà cumulativamente su di esse secondo l’ordine di presentazione delle domande, con decreti direttoriali adottati secondo la seguente tempistica, da emanarsi solo laddove le risorse siano disponibili (sic):
– entro il 31 ottobre 2025, per le istanze presentate dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025;
– entro il 31 maggio 2026, per le istanze presentate dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026.